UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Ritenuta la necessita'  di  vietare  l'ingiustificato  abbattimento
degli alberi di olivo; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1°  febbraio
1945,  n.  58,  recante   norme   sull'emanazione   promulgazione   e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'abbattimento degli alberi di olivo e' vietato. 
 
  Il divieto riguarda  anche  le  piante  danneggiate  da  operazioni
belliche o in stato di deperimento per qualsiasi  causa,  sempre  che
possano  essere  ricondotte  a  produzione  con  speciali  operazioni
colturali.