UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Ritenuta la necessita' di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'abbattimento degli alberi di olivo e' vietato. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.